La Corte di Cassazione, sezione prima, con una recente ordinanza del 5 marzo 2020, a fronte della doglianza del ricorrente che aveva contestato il carattere tipico del contratto di investimento denominato «4You», ha accolto le ragioni del ricorso richiamando un principio, consolidatosi negli ultimi anni, in base al quale l’operazione di erogazione al cliente, da parte di una banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa (a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore di quest’ultima a garanzia della restituzione del finanziamento) dà vita ad un contratto atipico unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, da ricondurre ai “servizi di investimento” ex art. 1, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentando di essere stato indebitamente inserito nella Centrale dei Rischi, con conseguente impossibilità di accedere al credito, richiedeva la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme già pagate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero la risoluzione per inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni patiti).