– A cura dell’Avv. Michele Natale –

Nel caso in cui l’acquirente di un immobile stipuli un contratto di compravendita e, da un lato, il venditore ometta di dichiarare l’esistenza di una trascrizione pregiudizievole, dall’altro il notaio ometta di verificarne l’esistenza attraverso l’effettuazione delle visure, sussiste una responsabilità di entrambi in solido.

La Corte di cassazione, con una giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni, ha infatti precisato che quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (anche se siano diversi i titoli di responsabilità di costoro e siano configurabili, in ipotesi, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido.

Ciò in quanto, sia in tema di responsabilità contrattuale, che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai criteri che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali l’art. 2055 c.c. costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (principio della cd. causalità alternativa).