– A cura dell’Avv. Michele Natale –

Se dopo aver stipulato il contratto preliminare di compravendita di un immobile il promissario acquirente ne riceve anche la consegna, il termine per denunciare eventuali vizi noti non decorre da tale momento, ma da quello in cui si trasferisce effettivamente il diritto.

Così di espressa recentemente la Corte di Cassazione, sezione seconda, con un’ordinanza del 27 maggio 2020, riconoscendo al promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene risultato successivamente affetto da vizi, la possibilità di chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e contemporaneamente quella di agire con l’azione quanti minoris per la diminuzione del prezzo).