– A cura dell’Avv. Stefania Migno –

Prima della recentissima Sentenza n. 9769, emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 26 maggio 2020, la banca che effettuava il pagamento di un assegno non trasferibile in favore di chi non era legittimato a riceverlo, poteva essere condannata a risponderne ai sensi dell’art. 43, comma secondo, R.D. 1736/1933.

Le Sezioni Unite, con riferimento al caso di un assegno spedito per posta ordinaria, ha stabilito che «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore».